Art. 10.
(Azione davanti al giudice ordinario).

      1. L'azione di risarcimento davanti al giudice ordinario per i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 1 è proposta dall'ente danneggiato ai sensi del codice di procedura civile.
      2. L'atto introduttivo del giudizio è notificato anche al procuratore regionale affinché questo possa intervenire secondo le modalità stabilite dagli articoli 267 e 268 del codice di procedura civile.
      3. Se la notifica di cui al comma 2 è omessa o non vi è la prova che il destinatario l'abbia ricevuta, il giudice ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti al procuratore regionale per consentirgli di intervenire all'udienza fissata per l'inizio o per la prosecuzione del giudizio.
      4. Il procuratore regionale che interviene nel giudizio ha tutti i poteri spettanti alle parti, ivi compreso quello di impugnare le sentenze.
      5. Se il procuratore regionale che interviene all'udienza di precisazione delle conclusioni non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il giudice rinvia con ordinanza la causa ad altra udienza dando termine alle parti per la produzione di documenti e di memorie difensivi e istruttori.
      6. L'ente danneggiato quando ritiene di non proporre l'azione deve darne tempestiva comunicazione al procuratore regionale mettendo a disposizione dello stesso le risultanze dell'istruttoria eseguita. Il procuratore regionale può in tale caso provvedere egli stesso alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dandone comunicazione

 

Pag. 17

all'ente danneggiato che può intervenire ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile.
      7. Tutte le comunicazioni e le notificazioni al procuratore regionale previste dal presente articolo devono essere presentate all'ufficio del medesimo procuratore.